Trasferta e trasfertista: è stata fatta chiarezza

Stop alla lunga querelle su “trasferta” e “trasfertismo” che ha spesso interessato il settore edile e quello dell’impiantistica. Con l’art. 7-quinques della legge n.225 del 1° dicembre 2016, il Legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dei due concetti. Questo il dettato del nuovo art. 7-quinquies:

Il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi (relativo a indennità e maggiorazioni di retribuzione “spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi”; ndr) (…) si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

  • la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
  • lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ai lavoratori cui, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1, non si renda applicabile la disposizione di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del suddetto articolo 51″.

Di fatto, il Legislatore fissa le condizioni che consentono di stabilire quando il lavoro può considerarsi svolto da “trasfertista”, precisando al tempo stesso che qualora le condizioni non siano soddisfatte contemporaneamente, si applica il regime normativo della trasferta.

Gli elementi caratteristici del “trasfertismo” sono dunque quello formale (ossia la mancata indicazione della sede nel contratto di lavoro), quello sostanziale (un’attività che comporta una continua mobilità del lavoratore) e quello retributivo (corresponsione, in relazione all’attività svolta in luoghi sempre diversi, di una maggiorazione economica in misura fissa, non strettamente legata alla trasferta).