F24, le nuove precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 9 giugno 2017, n. 68/E, ha precisato quali sono i crediti, compensabili in F24, che obbligano il contribuente a utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

Da un esame dei codici tributo per somme a credito compensabili in F24 che obbligano l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, non emergono situazioni riconducibili al sostituto d’imposta.

Conseguentemente, se con il mod. F24 vengono compensati solo crediti maturati dal sostituto d’imposta (esposti con gli appositi codici tributo, per esempio: 1627, 1631, 1632, 1655, 1250 ecc.) il pagamento del modello stesso può essere effettuato anche con il canale home banking.