Da sabato 9 settembre sarà possibile utilizzare contemporaneamente fino a 8 buoni pasto. La novità è prevista dal decreto n. 122 del 7 giugno del 2017, del Ministero dello Sviluppo Economico. Il “cumulo” interessa dipendenti e collaboratori di aziende pubbliche e private.
Il decreto prevede, oltre all’utilizzo cumulativo fino a 8 buoni pasto, che gli stessi continuino a non essere commercializzabili né convertibili in denaro. I buoni possono inoltre essere utilizzati solo dal titolare, e sono spendibili anche in giornate non lavorative.
Va ricordato che i buoni pasto considerati dalla normativa sono esclusivamente quelli forniti da società appositamente costituite, che a loro volta stipulano accordi con i titolari degli esercizi convenzionabili.
Il decreto del Ministero elenca poi gli “Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa” e le “Caratteristiche dei buoni pasto”, che devono riportare il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo.
I buoni devono poi contenere uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.