Non solo le nuove assunzioni: anche le conversioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato garantiranno agevolazioni ai datori di lavoro. Lo prevede il disegno della Legge di Bilancio 2018, presentato al Senato lo scorso 30 ottobre.
Naturalmente, la stabilizzazione del rapporto di lavoro, per assicurare l’incentivo all’imprenditore, dovrà essere fatta dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, ossia dal 2018.
Il requisito anagrafico richiesto dalla Legge per l’agevolazione dovrà essere rilevato alla data di conversione del contratto. In particolare: la trasformazione a tempo indeterminato, in sostanza, dovrà essere perfezionata prima del compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore se la conversione avviene nel 2018, e prima del compimento del trentesimo anno se il contratto verrà trasformato dal 2019 in avanti.
APPRENDISTATO – Sempre il disegno della Legge di Bilancio 2018 prevede interessanti agevolazioni in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione scatta se la prosecuzione avviene prima del compimento del trentesimo anno d’età del lavoratore. In questo caso, l’incentivo spetta per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro annui, e si applica dal primo mese successivo a quello di scadenza degli incentivi previsti per i contratti di apprendistato. A tale fine, si tiene conto anche degli incentivi spettanti nel caso di mantenimento del lavoratore al termine del contratto a causa mista.
DUE ANNI DI BENEFICI – E’ utile ricordare che ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale proseguono per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Grazie alla Legge di Bilancio 2018, dunque, il datore di lavoro avrà diritto in totale a due anni di benefici, dal momento che l’ulteriore agevolazione maturerà successivamente ai 12 mesi, per una durata di altri 12.
CONDIZIONI PER L’INCENTIVO – Va ricordato che il disegno di Legge di Bilancio, ai fini della concessione delle agevolazioni, prevede che nei sei mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Allo stesso modo, il datore non deve avere effettuato licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione, causerà la revoca dell’esonero e il conseguente recupero del beneficio.