Redditi da lavoro e NASpI, la cumulabilità è possibile: ecco quando

Redditi da lavoro e indennità NASpI non sempre si escludono a vicenda. L’Inps, con la circolare n. 174 del 2017, ha infatti individuato i casi concreti di cumulabilità tra reddito da lavoro (autonomo, dipendente o accessorio) e indennità di disoccupazione. In determinati casi, in concomitanza di attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI mantiene il diritto all’indennità in misura integrale, in altri in misura ridotta. In altri specifici casi è però necessaria un’apposita comunicazione all’Inps, pena la decadenza dalla prestazione previdenziale.
Vediamo singolarmente le principali ipotesi di cumulabilità individuate dall’Inps.

 

 BORSE DI STUDIO, STAGE E TIROCINI  – In questi casi il lavoratore percepisce redditi che, dal punto di vista fiscale, sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Dal momento che non si tratta di attività lavorativa vera e propria con correlata remunerazione, è consentita la comulabilità integrale con l’indennità NASpI.
Se, in questi casi, è presente anche una copertura da prestazione di disoccupazione DIS-COLL, l’importo che spetta con la NASpI sarà ridotto.
Attenzione, però: i compensi che derivano da queste attività non devono superare il limite annuo di 8.000 euro. In questo caso il beneficiario della prestazione deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività alla quale si riferiscono i compensi (o dalla presentazione della domanda di NASpI se l’attività di lavoro era preesistente).

 

 LAVORO OCCASIONALE  – In questo ambito l’attività lavorativa dà luogo al massimo a compensi annui non superiori a 5.000 euro. Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato disoccupazione del lavoratore occasionale. Il beneficiario di NASpI non è pertanto tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dal lavoro occasionale da lui svolto.

 

 RUOLI AMMINISTRATIVI  – I compensi percepiti da amministratori, sindaci e consiglieri di società sono assimilati a redditi da lavoro dipendente. In questi casi l’importo della NASpI è erogato in misura ridotta entro il limite di reddito di 8.000 euro.
Il beneficiario della prestazione dovrà informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività alla quale fanno riferimento i compensi (o dalla presentazione della domanda di NASpI se l’attività era preesistente). Con la comunicazione deve essere dichiarato il reddito annuo che si prevede di percepire, anche nel caso sia pari a zero.

 

 LAVORO ACCESSORIO  – Se il compenso percepito per ogni anno civile è inferiore a 3.000 euro l’indennità è interamente cumulabile. Se invece i compensi da lavoro accessorio superano i 3.000 euro ma rimangono sotto i 7.000 euro la NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso.
Il beneficiario della NASpI è comunque tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante da lavoro accessorio. La comunicazione va fatta entro un mese dall’inizio del lavoro accessorio o dalla data di presentazione della domanda di NASpi se l’attività lavorativa accessoria era preesistente.

 

 AUTOIMPRENDITORIALITA’  – E’ previsto anche un incentivo all’autoimprenditorialità, in base al quale il beneficiario di NASpI può chiedere la liquidazione anticipata e in unica soluzione dell’importo residuo non ancora erogato a titolo appunto di incentivo per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma e per l’avvio di impresa individuale.
L’incentivo è riconosciuto nei seguenti casi:
– svolgimento di un’attività professionale esercitata da liberi professionisti, a prescindere dalla cassa previdenziale di appartenenza;
– avvio di attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
– sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
– costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
– costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S);
– costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) in caso di svolgimento dell’attività a titolo di socio lavoratore.

 

 ALTRI AMBITI  – Altri casi di cumulabilità individuati dall’Inps riguardano infine l’attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse, il socio di società di persone, i soci di società di capitali e le prestazioni di lavoro intermittente.