Cassa integrazione in deroga a sostegno delle aziende lombarde, venete ed emiliane

Cassa integrazione in deroga per aziende con unità produttive in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: questo uno dei provvedimenti previsti dal Governo per far fronte alle ricadute economiche provocate dall’emergenza coronavirus.

La misura è contenuta nel Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9 – “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – e si aggiunge ad altri provvedimenti specifici a sostegno delle aziende con unità produttive situate nelle zone rosse (o con dipendenti che provengono da quelle stesse zone), vale a dire i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’.

A illustrare in dettaglio la misura prevista dal governo per le aziende lombarde, venete ed emiliane, è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con la circolare n. 4.

“L’art. 17 del D.L. n. 9/2020 – precisa la Fondazione – ha introdotto ulteriori misure di cassa integrazione guadagni in deroga. In particolare, la provvidenza derogatoria potrà essere riconosciuta – a determinate e stringenti condizioni – dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In ogni caso, la provvidenza competerà in favore dei dipendenti in forza al 23 febbraio 2020”.

I datori di lavoro interessati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, sono quelli con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A questi si aggiungono i datori di lavoro che, pur non avendo sede legale o unità produttive od operative in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, occupino lavoratori residenti o domiciliati in quelle aree territoriali.

Attenzione, però: come sottolinea la Fondazione, “la provvidenza non sarà erogata a pioggia ma unicamente per i casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti per effetto del D.L. n. 6/2020”.

Ai fini della concessione dell’ammortizzatore sarà inoltre necessario un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il provvedimento del governo stabilisce poi che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga potrà essere assicurato per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.

La misura è contingentata sotto il profilo finanziario fino a un importo massimo previsto nell’anno 2020 pari a:
– 135 milioni di euro per la regione Lombardia;
– 40 milioni di euro per la regione Veneto;
– 25 milioni di euro per la regione Emilia Romagna.

I trattamenti, ricorda infine la Fondazione Studi – “saranno concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nei limiti di spesa previsti. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, dovranno inviare la lista dei beneficiari all’Istituto previdenziale che erogherà le predette prestazioni con pagamento diretto verificando i limiti dell’impegno finanziario. Il monitoraggio della spesa è demandato all’INPS che dovrà renderne conto sia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che alle Regioni interessate con la precisazione che, ove venga raggiunto il limite massimo previsto, anche soltanto in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti di concessione”.