Congedi speciali e bonus baby sitting: le misure di sostegno per i lavoratori

Congedo speciale per figli di età non superiore a 12 anni, estensione dei permessi ex legge 104 per chi assiste persone disabili ed equiparazione alla malattia della quarantena e della permanenza domiciliaria con sorveglianza attiva.

Queste alcune delle principali misure a sostegno dei genitori lavoratori (anche affidatari) previste dal decreto “Cura Italia” emanato a fronte dell’emergenza Coronavirus.

 

CONGEDO SPECIALE – Il decreto “Cura Italia” prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti, genitori o affidatari di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di congedo a partire dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività scolastiche.

Il limite di età stabilito a 12 anni non si applica con riferimento ai figli portatori di handicap grave.

Il congedo può essere fruito in maniera continuativa o frazionata ed è coperto da contribuzione figurativa. Il congedo è riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. La concessione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il decreto prevede che per i giorni di assenza in congedo speciale venga riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Il decreto “Cura Italia” stabilisce anche che i giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche vengano convertiti in congedo speciale con diritto all’indennità e non vengano computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

 

BONUS BABY SITTING – Per i lavoratori del settore privato, in alternativa al congedo speciale, è ammessa la possibilità di optare per un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro. Il bonus deve essere utilizzato per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività scolastiche. Il bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia.

 

FIGLI DA 12 A 16 ANNI – Per quanto riguarda i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti con figli di età tra i 12 e i 16 anni è previsto invece il diritto di astenersi dal lavoro nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Per questi lavoratori è previsto il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro, a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

 

GESTIONE SEPARATA – Per il periodo di sospensione delle attività scolastiche i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata hanno diritto a fruire di un congedo specifico, in base al quale verrà riconosciuta un’indennità, per ogni giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La stessa indennità è concessa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo.

Le modalità di accesso al congedo speciale e al bonus alternativo saranno stabilite dall’INPS sulla base delle domande pervenute nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per il 2020.

 

PERMESSI L. 104 – Il Decreto “Cura Italia” ha previsto l’incremento dei 3 giorni mensili di permesso ex lege n. 104/92 di ulteriori 12 giornate per i mesi di marzo e aprile 2020.

 

QUARANTENA – Sempre con riferimento ai lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico. I giorni trascorsi in quarantena non saranno computabili ai fini del periodo di comporto.

Sarà compito del medico curante stilare il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha portato alla quarantena o alla permanenza domiciliare.

Rientrano nel campo di applicazione della norma anche i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore decreto “Cura Italia”, anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria.

In base a quanto previsto dal decreto, infine, se il lavoratore è in malattia per COVID-19, il certificato verrà redatto dal medico di base in modalità telematica senza la necessità di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.