Smart working per arginare il Coronavirus: come funziona e come si applica

In queste difficilissime settimane, a causa della pandemia per Coronavirus, molti datori di lavoro hanno fatto ricorso allo “smart working” (cosiddetto “lavoro agile”), così come ampiamente raccomandato dal governo.

Lo smart working altro non è che una modalità della prestazione lavorativa, che prevede che il lavoratore dipendente possa rendere la sua prestazione in parte nei locali aziendali e in parte al di fuori degli stessi (casa, bar, internetpoint, parco, ecc.). Va da sé che in questo periodo la prestazione in modalità “lavoro agile” può essere svolta unicamente in parte nei locali aziendali e in parte da casa (senza per questo essere considerato telelavoro).

Naturalmente, al fine di ottenere l’isolamento sociale in grado di ridurre i contagi da Coronavirus, il governo raccomanda di ricorrere allo smart working con prestazione resa interamente da casa (a tale fine sono state previste, per questo periodo di emergenza, procedure semplificate per attivare lo smart working). Il lavoratore subordinato, pertanto, in determinati settori lavorativi può continuare ad erogare la sua normale prestazione dalla propria abitazione, mediante l’utilizzo della tecnologia.

E’ chiaro che questa modalità della prestazione lavorativa può applicarsi unicamente a determinate tipologie di lavoro (ad es. impiegati, commerciali, ecc.) e non ad altre (operai, dipendenti di aziende con lavorazioni a catena, ecc.).

Dal punto di vista tecnico, per l’attivazione dello smart working in forma semplificata ci si deve rifare al DPCM del 4 marzo 2020, che dà la possibilità (e le indicazioni del Ministero della salute “consigliano”) di assegnare – in ogni caso in cui sia possibile – il lavoratore a prestazioni lavorative in smart working. A tal fine il DPCM consente ai datori di lavoro – su tutto il territorio nazionale – di adibire i dipendenti allo smart working senza il preventivo accordo col lavoratore previsto ordinariamente dalla normativa in materia. Inoltre, è stata predisposta una modulistica semplificata telematica, compilabile accedendo al sito del Ministero del Lavoro tramite questo link

Fondamentale, per attivare lo smart working semplificato, è l’informativa sulla sicurezza da consegnare al lavoratore. Per il modulo e le relative informazioni è possibile consultare il sito dell’Inail, a questo link.

 

Poiché in queste settimane sono molte le domande da parte dei datori di lavoro circa lo smart working, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha elaborato una serie di quesiti con relative risposte, che proponiamo qui di seguito.

Va infine ricordato che per i dipendenti che in occasione dell’emergenza COVID-19 hanno invece lavorato presso la loro sede ordinaria nel mese di marzo (ad esempio perché impossibilitati a ricorrere allo smart working) è previsto un premio di 100 euro.

 

COME SI APPLICA IL PREMIO DI 100 EURO PREVISTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE SI SONO RECATI AL LAVORO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19?

Il decreto prevede l’erogazione di un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella sede ordinaria di lavoro nel mese di marzo 2020. L’importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede ordinaria di lavoro nel mese di marzo. Il premio non concorre alla formazione del reddito.

I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta recuperano i premi erogati mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997.

 

IL LAVORATORE IN SMART WORKING PUÒ BENEFICIARE DI FERIE E PERMESSI?

Il lavoro agile è una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato pertanto al lavoratore va consentito il godimento delle ferie.

 

È POSSIBILE FAR SVOLGERE AL LAVORATORE DIPENDENTE LA PROPRIA PRESTAZIONE MEZZA GIORNATA IN AZIENDA E MEZZA IN SMART WORKING DA CASA?

Sì, è possibile, non vi sono preclusioni di sorta. Si ricorda però che ai sensi del DPCM 11.3.2020, così come del Protocollo 14.3.2020, il datore di lavoro deve ricorrere il più possibile al lavoro agile e rispondere all’obbligo di tutela della salute del lavoratore ex art. 2087 c.c., ponderando il ricorso a qualsiasi prestazione “in sede” e verificandone la effettiva necessità durante l’emergenza sanitaria.

 

IL LAVORATORE PUÒ RIFIUTARSI DI RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA (NEI LOCALI AZIENDALI)?

In linea di principio il lavoratore può rifiutarsi di rendere la prestazione lavorativa solo in presenza di condizioni ambientali e lavorative che ostano al corretto svolgimento della prestazione e non sono imputabili al lavoratore stesso (assenza di negligenza).