Contratti a termine, rinnovi e proroghe anche senza causale fino al 31 marzo 2021

Rinnovi e proroghe di contratti a tempo determinato senza l’obbligo della causale fino al 31 marzo 2021. A prevederlo è il disegno di legge di Bilancio 2021, attualmente al vaglio della Camera. Nei fatti, il disegno di legge proroga l’applicabilità di quella norma del decreto “Rilancio” che consente ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a termine, anche in somministrazione, anche in mancanza di una delle causali previste dal decreto Dignità (ossia esigenze temporanee estranee all’ordinaria attività; sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili).

Va tuttavia ricordato che la deroga all’obbligo della causale può avvenire in un’unica occasione, indipendentemente dal fatto che si tratti di rinnovo o proroga. Inoltre, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti per un periodo massimo di 12 mesi.

L’agevolazione, introdotta per far fronte (insieme ad altre misure) alla crisi causata dalla diffusione del Covid-19, è operativa dal 15 agosto. Con il disegno di legge di Bilancio, l’agevolazione resterebbe dunque in vigore sino al 31 marzo. Va però precisato che il termine del 31 marzo si riferisce esclusivamente alla formalizzazione del contratto di lavoro o dell’accordo di proroga. Per questa ragione, la durata del rapporto di lavoro potrà protrarsi oltre tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi calcolato cumulando tutti i contratti a termine avvenuti tra l’azienda e quel determinato lavoratore.

Un ulteriore limite imposto all’agevolazione è il numero massimo di contratti agevolati. La deroga all’obbligo del rispetto della causale, infatti, potrà avvenire in un’unica occasione, indipendentemente dalla tipologia scelta: rinnovo o proroga.

Un ultimo limite riguarda infine la durata massima del contratto rinnovato o prorogato in assenza di causale, che non potrà superare i 12 mesi. Sempre con riferimento alla durata massima, deve essere inoltre assicurato il rispetto del limite di durata massima complessiva, tra tutti i rapporti di lavoro a termine intercorsi con il lavoratore, che non potrà essere superiore ai 24 mesi.