Fringe benefit fino a 3.000 euro, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dall’Agenzia delle Entrate sono arrivati i primi chiarimenti relativi alle modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit. Il nuovo limite, va ricordato, è previsto dalla legge di conversione del decreto Lavoro. Ebbene, la circolare dell’Agenzia n. 23/E del 1° agosto, oltre a ricordare che l’innalzamento del limite vale solo per il periodo d’imposta 2023 e unicamente a beneficio dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, precisa che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Attenzione, però: l’applicazione dell’agevolazione è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di averne diritto, con l’indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Ecco cosa riporta il comunicato stampa dell’Agenzia: “Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito – che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni – deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno. Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato“.

Circa le regole per l’agevolazione, l’Agenzia aggiunge che “Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione – per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico – il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio“.