Il 30 giugno 2024 è il termine entro cui i datori di lavoro sono tenuti a controllare che i propri dipendenti abbiano completato la fruizione delle ferie legali maturate nel 2022.
Va infatti ricordato che alla mancata fruizione delle ferie possono conseguire sanzioni amministrative e l’obbligo di versamento anticipato dei contributi previdenziali sull’importo della retribuzione potenzialmente dovuta per le ferie non godute.
Come noto, le ferie maturano in proporzione al periodo di servizio prestato dal lavoratore, nel quale sono compresi i periodi di assenza dal lavoro per:
– maternità e paternità obbligatori;
– malattia e infortunio;
– incarichi presso i seggi elettorali;
– congedo parentale.
Ai fini del computo del periodo di servizio utile ai fini delle ferie non sono invece computabili: le assenze dovute a: malattia del bambino; aspettativa concessa ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali; CIG a zero ore.
In via generale, la disciplina sulla fruizione delle ferie legali prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di concedere e far godere almeno 2 settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione. In caso di lavoratore assunto in corso d’anno va considerato l’anno effettivo di maturazione delle ferie, in relazione alla data di assunzione, e non l’anno solare. Le due settimane devono essere fruite consecutivamente laddove il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare la richiesta compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa.
Inoltre, il datore deve concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.
E’ utile ricordare che la contrattazione collettiva può intervenire per prolungare il termine di fruizione o rinviare il godimento delle ferie, attenendosi comunque a condizioni che non compromettano la finalità della tutela stabilita dalla normativa in ossequio all’art. 36 della Costituzione.
Per quanto concerne la sospensione dei termini di fruizione, questo avviene se si realizza una causa di sospensione del rapporto (congedo di maternità obbligatoria o facoltativa, malattia, CIG). Nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste dalla legge che si siano verificate nei 18 mesi di riferimento, il termine rimane sospeso per un periodo pari a quello del legittimo impedimento e comincia a decorrere di nuovo dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.
Sanzioni – Attenzione alle sanzioni. Nel caso di mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, il datore di lavoro si espone infatti alla sospensione del DURC per 3 mesi dalla data di ultimo rilascio, se la violazione riguarda più del 20% del personale dipendente.
Non solo: il datore si espone anche ad una sanzione da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione (da 480 a 1.800 euro per ciascun lavoratore, se la violazione è commessa per più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno 2 anni e da 960 a 5.400 euro per ciascun lavoratore, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 4 anni).
In sintesi, il datore di lavoro è pertanto legittimato ad “obbligare” i propri dipendenti a rispettare i termini di fruizione, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Obbligo contributivo – Con le retribuzioni del mese di luglio 2024, i datori di lavoro devono liquidare all’INPS la contribuzione calcolata sulle ferie di competenza dell’anno 2022 non ancora fruite e riportarne i dati nella relativa denuncia Uniemens. Si tratta in sostanza di un anticipo contributivo che sarà successivamente recuperato. Nel mese in cui il lavoratore godrà di questi periodi di ferie, infatti, il datore ridurrà l’imponibile calcolato sulla retribuzione del mese assoggettata a contribuzione, recuperando la relativa contribuzione già versata.
In definitiva, la mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine di legge o dalla contrattazione collettiva, comporta l’obbligo del datore di lavoro di versare all’INPS i contributi sui residui delle ferie maturate e non ancora godute.