Mancato rientro del dipendente dalle ferie: cosa fare?

Terminate le ferie, può presentarsi un problema per il datore di lavoro. Può infatti succedere che al termine delle ferie il lavoratore non rientri sul posto di lavoro. Questo può avere conseguenze importanti per i lavoratori.

Va anzitutto ricordato che il periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo, della Costituzione Italiana che ne prescrive l’irrinunciabilità.

Più dettagliata definizione si ricava dal Codice Civile (art. 2109): “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”.

Se ne ricava che le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. Va tuttavia precisato che l’imprenditore ha l’obbligo di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Al lavoratore rimane il diritto alle ferie, ma senza la possibilità di stabilire il periodo dell’anno in cui fruire di parte delle stesse. Il lavoratore potrà invece rappresentare i propri interessi al datore di lavoro, che ne dovrà tenere conto valutando prioritariamente gli interessi aziendali.

MANCATO RIENTRO – Andando al cuore del problema, il mancato rientro, o il rientro in ritardo dalle ferie comporta un inadempimento contrattuale disciplinarmente rilevante. Questo comportamento può essere riportato all’assenza ingiustificata prevista dalla maggior parte dei contratti collettivi.

Anche in questa eventualità, il datore di lavoro dovrà seguire l’iter per il provvedimento disciplinare previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).

La contestazione dovrà offrire specifico riferimento agli accordi o alle comunicazioni intercorse per la definizione delle ferie ed alle giornate nelle quali il lavoratore non si è presentato al lavoro senza dare preventive giustificazioni.

MALATTIARiguardo invece alla malattia collegata alle ferie, è necessario fare alcune distinzioni.

Se il lavoratore risulti ammalato prima del periodo stabilito di ferie, queste verranno godute successivamente, rimanendo inalterato il diritto alla fruizione.

Se l’evento insorge durante il periodo di fruizione delle ferie potrebbe comportare la sospensione dello stesso, ma questo non comporta il prolungamento automatico.

E’ bene ricordare che la sospensione del periodo di ferie a seguito di malattia è prevista solo per le patologie incompatibili con il godimento delle stesse. L’interruzione delle ferie, laddove se ne ravvisi la necessità, decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di malattia da parte del datore di lavoro.

Sia per la sospensione che per il mancato rientro al termine, rimane in capo al lavoratore l’obbligo di preavvisare il datore di lavoro nei termini e tempi previsti dalla contrattazione collettiva e dall’eventuale regolamento interno.

La mancata comunicazione, pur in presenza di una malattia correttamente attestata, comporta un inadempimento disciplinarmente che può essere oggetto di contestazione.