Quello della revoca delle dimissioni rassegnate da lavoratori genitori in periodo protetto è un tema particolarmente delicato. Per questo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è recentemente intervenuto con la nota n. 862 del 2024, fornendo chiarimenti in merito alle modalità e alle tempistiche per l’esercizio di questo diritto del lavoratore.
Oltre a ricordare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida, l’INL ha precisato che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia. Vale a dire, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.
DIMISSIONI SOGGETTE A CONVALIDA – In presenza di particolari requisiti soggettivi e per determinati soggetti, il legislatore, ai fini dell’efficacia delle dimissioni, subordina le stesse a una preventiva convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Il Servizio ispettivo è chiamato a verificare la genuinità e la spontaneità nella formazione della volontà della lavoratrice madre o del lavoratore padre di recedere dal rapporto di lavoro così da accertare che la volontà di risolvere il rapporto di lavoro non sia indotto o “suggerito” dal datore di lavoro.
I CHIARIMENTI DELL’INL – Ebbene, attraverso la n. 862/2024, l’INL ha fornito il suo parere circa modalità e tempistiche per l’esercizio della revoca delle dimissioni una volta presentate durante il periodo protetto per la tutela della genitorialità.
L’INL evidenzia anzitutto come la normativa attuale non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto così come non risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica, rispetto alle quali, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore può revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
In dettaglio, l’Ispettorato precisa che non sussistono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, o in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.
In seconda battuta l’INL chiarisce che l’eventuale revoca necessita di un esame istruttorio approfondito da parte dell’Ispettorato con lo scopo di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte onde vigilare su possibili comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti”.
Infine, laddove risulti che le dimissioni presentate sono state regolarmente convalidate all’esito della verifica sulla genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e hanno prodotto la risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere solo con il consenso del datore di lavoro.