E’ imminente la scadenza dell’8 e 9 giugno 2024, quando si voterà per le elezioni europee e, in molti Comuni italiani, per le amministrative. Può essere dunque utile approfondire il tema della gestione dei dipendenti in questo frangente.
I lavoratori dipendenti che svolgeranno attività elettorale durante le elezioni, infatti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Al datore di lavoro spetta il compito di gestire le assenze come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa.
Per stabilire quali sono i giorni di riposo di cui ha diritto il lavoratore, è necessario fare riferimento alla distribuzione dell’orario svolto in azienda settimanalmente.
La normativa italiana (art. 119, comma 1 D.P.R. n. 361/1957) riconosce ai lavoratori, sia a tempo determinato che indeterminato, il diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento di funzioni elettorali presso i seggi, compresi i lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).
A questo proposito va ricordato che il periodo di assenza dal lavoro è garantito dalla legge per permettere ai cittadini di partecipare attivamente al processo democratico senza subire penalizzazioni sul posto di lavoro e i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giornate lavorative.
In merito, la legge n. 69/1992 ha precisato che il comma 2 della normativa precedente deve essere interpretato nel senso che i lavoratori a tempo determinato e indeterminato impegnati a svolgere funzioni elettorali presso i seggi, hanno diritto a specifiche quote retributive in aggiunta alla loro ordinaria retribuzione mensile, quale compensazione economica per i giorni in cui prestano servizio elettorale.
Gli stessi dipendenti hanno diritto anche a riposi compensativi alternativi al pagamento aggiuntivo, in relazione ai giorni festivi o non lavorativi che cadono durante il periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
La documentazione da produrre al rientro in azienda può differire a seconda del ruolo svolto dal lavoratore. Per scrutatori e segretari è richiesta la nomina del Comune o del presidente di seggio e la dichiarazione a cura del presidente che attesti la presenza al seggio con indicazione dell’orario di inizio e fine delle operazioni alle urne.
Per i presidenti di seggio è richiesto il decreto di nomina e una dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio e fine delle operazioni presso il seggio.
Infine, ai rappresentanti di lista si chiede il certificato, firmato dal presidente e vistato dal vicepresidente di seggio che attesti lo svolgimento dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l’orario di inizio e fine presenza al seggio.
Adempimenti del datore di lavoro – I giorni lavorativi trascorsi al seggio sono considerati come giorni lavorati agli effetti giustificativi dell’assenza e anche retributivi, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa. Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio nel caso della settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Per stabilire a quali giorni di riposo ha diritto il lavoratore, occorre individuare l’orario svolto in azienda. Se il dipendente ha un orario di lavoro distribuito su cinque giorni alla settimana e il lavoro al seggio si è svolto dal sabato al lunedì, avrà diritto ad assentarsi dal lavoro per riposo, anche nelle giornate di martedì e mercoledì per compensare il lavoro svolto nelle giornate di sabato e domenica (salvo diversi accordi).
Se il lavoratore ha un orario di lavoro distribuito su sei giorni a settimana, avrà diritto ad assentarsi per riposo nella sola giornata di martedì, considerando che ha effettuato mancato riposo nella sola domenica. Se le operazioni si prolungano anche solo per qualche ora dopo la mezzanotte tra la domenica e il lunedì o nelle prime ore del martedì, i giorni di riposo saranno prorogati di un giorno.
In sintesi, per i giorni “lavorativi” coincidenti con l’orario di lavoro trascorsi al seggio, spetta la normale retribuzione pari generalmente ad 1/26, come se il lavoratore avesse lavorato in azienda, senza detrarre alcuna giornata. Anche nel caso in cui l’attività espletata al seggio elettorale abbia occupato parte della giornata, il compenso o il riposo sarà valutato come giornata intera pari a 1/26 o altro divisore contrattuale.