E’ uno dei temi più delicati connessi alla somministrazione di lavoro. Ed è di questo che si è recentemente occupata l’Agenzia delle Entrate, che con l’interpello n. 130 del 6 giugno 2024, ha affrontato il problema del risarcimento per la perdita di reddito di lavoro dipendente. In particolare per ciò che attiene al trattamento fiscale dell’indennità risarcitoria riconosciuta a un dipendente per effetto della sentenza del Giudice del lavoro.
In merito, va ricordato che la normativa a tutela dei lavoratori somministrati, in caso di somministrazione non rispettosa della legge, prescrive quanto segue:
“1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.”
L’indennità risarcitoria è riconoscibile nel caso in cui il Giudice del lavoro accolga la domanda per la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore poiché la somministrazione è avvenuta fuori dai limiti di legge.
L’indennità ha quindi lo scopo di ristorare il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, per il periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la sua attività presso l’utilizzatore e la pronuncia del giudice.
Ed ecco il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ha effettuato una ricognizione sulle somme percepite in sostituzione di redditi e sulle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte.
In generale, precisa l’Agenzia, laddove l’indennizzo percepito da un determinato soggetto compensi in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro o il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi atte a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e quindi vanno nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.
Nel caso in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite o di risarcire la perdita economica subita patrimoniale (danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettate a tassazione. In questo caso l’indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.