Rimborsi spese in trasferta: Novità dal Decreto Fiscale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Fiscale 2025 (D.L. 84/2025), vengono introdotte disposizioni più flessibili per la gestione dei rimborsi spese relativi alle trasferte dei lavoratori.

La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, aveva introdotto l’obbligo della tracciabilità delle spese.

La norma aveva generato alcuni dubbi e criticità rispetto alla gestione delle trasferte all’estero, soprattutto nei Paesi dove i mezzi di pagamento tracciabili sono assenti o poco diffusi. In tali casi, l’eventuale rimborso spese sostenute dal lavoratore rischiava di essere considerato come retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi. 

Ai sensi dell’art. 51, co. 1, TUIR, infatti, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Sono escluse dal principio di omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente le somme e i valori espressamente previsti dalla normativa, tra cui rientrano le indennità e i rimborsi ricevuti in occasione di trasferte.

In particolare, l’art. 51, co. 5, del TUIR, prevede un’esenzione fiscale e previdenziale in capo al lavoratore per i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e/o con auto a noleggio con autista), a condizione che tali spese siano effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. n. 241/1997; si tratta in particolare di carte di debito, di credito e prepagateassegni bancari e circolari.

Il decreto Fiscale 2025 interviene sul trattamento fiscale delle spese per trasferta o missione sostenute dal lavoratore dipendente al fine di limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti al territorio dello Stato.

La nuova formulazione dell’art. 51 comma 5, 5° periodo sarà pertanto la seguente.

“I rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;”

Per le trasferte all’estero, l’esenzione sarà riconosciuta anche in caso di pagamento in contanti fermo restando l’obbligo del lavoratore di documentare le spese sostenute.