Incentivi per gli imprenditori che puntano sui giovani tra i 16 e i 29 anni

Un sostegno all’occupazione giovanile. Questa la finalità dell’incentivo “Occupazione Giovani” istituito con decreto direttoriale del 2 dicembre 2016, recentemente pubblicato sul sito ufficiale dell’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro). Nel dettaglio, la finalità dell’incentivo è la “integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative né seguono studi o corsi di formazione“.

L’incentivo fa riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e i suoi destinatari sono i datori di lavoro privati che assumono lavoratori d’età compresa tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati.
I contratti di assunzione (anche a tempo parziale) che danno diritto al beneficio sono i seguenti:
– tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– apprendistato professionalizzante o di mestiere;
– tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
Il beneficio è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente e non è cumulabile con altri incentivi, di natura economica o contributiva, all’assunzione.

GLI IMPORTI – Questi, invece, gli importi dell’incentivo:
– in caso di assunzione a tempo indeterminato o apprendistato, il valore è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.
– in caso di assunzione a tempo determinato, il valore è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.
Naturalmente, in caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

CONDIZIONI – Il beneficio può essere fruito se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il requisito dell’incremento occupazionale non è tuttavia richiesto nei casi in cui il posto o i posti occupati siano vacanti in seguito a:
– dimissioni volontarie;
– invalidità;
– pensionamento per raggiunti limiti d’età;
– riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

INFO – Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dell’ANPAL (cliccando QUI).