Stop al referendum sull’articolo 18, sì a quello sui voucher

Con otto voti contro cinque, la Corte Costituzionale ha detto no al referendum sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibile il quesito referendario volto al ripristino e all’estensione della tutela dell’art. 18 alle imprese con più di cinque dipendenti.
Nello stesso contesto, la Consulta ha invece dichiarato ammissibili i due ulteriori quesiti relativi all’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher) e al ripristino della responsabilità solidale negli appalti.
I tre quesiti referendari, lo ricordiamo, sono stati presentati dalla CGIL. Se quello relativo all’estensione delle tutele previste dall’art. 18 alle aziende con più di 5 lavoratori non potrà essere ammesso alla consultazione popolare, si andrà invece al voto per decidere sull’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio e per il ripristino della responsabilità solidale negli appalti, senza le deroghe ora previste dall’articolo 29 del Dlgs.276/2003.
Questi, in dettaglio, i due quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale:

1. Voucher
Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?

2. Appalti
Volete voi l’abrogazione dell’articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori”?