Apprendistato, nella Legge di Bilancio nuove agevolazioni per i datori di lavoro

La Legge di Bilancio 2017, tra i vari incentivi previsti in generale per le assunzioni, introduce benefici anche per i datori di lavoro che ricorrono al contratto di apprendistato.
Nel dettaglio, sulla scorta dell’art. 32 del D.lgs n. 150 del 2015, i benefici riguardano i datori di lavoro che assumono con “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” fino al 2017 (termine in origine fissato al 31 dicembre 2016 poi rideterminato in sede di legge di Bilancio 2017).

I BENEFICI – In primo luogo i datori di lavoro non sono tenuti a rispettare quanto prescritto in riferimento al contributo di licenziamento di cui all’art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012. Gli imprenditori che ricorrono all’apprendistato possono poi versare l’aliquota contributiva al 5% anziché al 10% e possono godere dello sgravio totale dei contributi di finanziamento dell’ASpI (ora NASpI) e dello 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/1978.
Va ricordato che è esclusa, per legge, la possibilità di estendere di un anno i benefici contributivi nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza.

LE AGEVOLAZIONI DI BASE – Le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 vanno a integrare il quadro delle agevolazioni che, complessivamente, caratterizza l’apprendistato come una delle tipologie contrattuali di maggiore interesse per l’imprenditore.
Va infatti ricordato che per legge, nell’apprendistato, il datore di lavoro ha la facoltà di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello che spetterebbe, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato.

Di rilievo è poi il complesso delle agevolazioni contributive previste per questa tipologia contrattuale, che può essere così schematizzato:
– contribuzione a carico dei lavoratori nella misura del 5,84%;
– contribuzione Inps a carico dei datori di lavoro (sia artigiani che non) nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, comprensiva del contributo pari allo 0,30% a titolo di quota Inail e quota malattia. E’ previsto anche il versamento di un’aliquota dell’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione. Si arriva così ad un contributo complessivo pari all’11,61%.

Il Legislatore ha poi previsto che per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota del 10% è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato, di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

CHI PUO’ ESSERE ASSUNTO – L’apprendistato, declinato nelle sue tre tipologie, è destinato a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. In particolare:
– tra 15 e 25 anni compiuti, nel caso dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– tra i 18 i 29 anni nel caso di apprendistato professionalizzate (17 se in possesso della qualifica professionale) e apprendistato per l’alta formazione e la ricerca.
Si prescinde dal limite di età nel caso di assunzione con apprendistato professionalizzante di percettori di trattamenti di disoccupazione.