Autotrasporto, formazione e controllo sugli autisti

Se l’azienda di autotrasporto ha adempiuto agli oneri di formazione e controllo, non sarà responsabile per determinate infrazioni commesse dai suoi autisti. Per una totale esclusione di responsabilità è necessario che l’impresa abbia anche organizzato l’attività dei suoi conducenti in modo da rispettare le disposizioni sui tempi di guida e sul corretto uso del tachigrafo.

E’ quanto emerge da una circolare, emessa a fine marzo, del Ministero dell’Interno. Il documento chiarisce alcuni aspetti concernenti la valutazione, in sede di controllo su strada, degli adempimenti effettuati dall’impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi, istruzione dei conducenti e controllo sulle loro attività.

Per le infrazioni ai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 da parte dei propri autisti, l’impresa di trasporto ha infatti una responsabilità oggettiva. La responsabilità ricorre in caso di inefficiente organizzazione dell’attività dei propri conducenti oppure per non aver fornito loro una corretta formazione o avere omesso i controlli periodici.

Con la circolare il Ministero chiarisce che non è contestato all’impresa l’articolo 174, comma 14, Codice della strada (relativo a documenti  prescritti  o  scaduti, incompleti, alterati), qualora si provi, prima della redazione del verbale, l’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, laddove trattasi di infrazioni definite minori. Negli altri casi si procederà alla contestazione, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’azienda al Prefetto o al giudice di pace in sede di ricorso.