“Lavoro agile”: nuovi scenari per la prestazione

Il lavoro agile – o “smart working” – è ufficialmente regolamentato dalla legge italiana. Il 10 maggio il Senato ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Le novità contenute in quello che viene definito il “Jobs Act del Lavoro autonomo” sono parecchie. Si va dai congedi parentali per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps (per un massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino), a nuovi “paletti” per contenere i ritardi dei pagamenti nei confronti dei lavoratori autonomi. Prevista poi l’estensione dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e la disciplina, appunto, del lavoro agile.

 LO “SMART WORKING”  – Riguardo a quest’ultimo punto, va precisato che lo “smart working” non rappresenta una nuova tipologia contrattuale, bensì una modalità alternativa di esecuzione della prestazione lavorativa.

La relativa disciplina è contenuta nel capo secondo del disegno di legge. E’ l’articolo 18, in particolare, a rendere la definizione della nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, prevista espressamente per “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Sulla base di questa esigenza, è dunque promosso il lavoro agile “quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Riguardo al luogo di lavoro, il provvedimento precisa: “La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

QUI IL TESTO INTEGRALE DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO IN VIA DEFINITIVA