Lavoro occasionale e libretto famiglia: come operano

Cancellato in fretta e furia per evitare il referendum, rinasce sotto una nuova veste il lavoro accessorio (in passato retribuito con i voucher). Il 15 giugno il Senato ha infatti approvato in via definitiva il Disegno di Legge 2853 di conversione del Decreto Legge 50/2017 (Manovra correttiva), in cui compare la nuova disciplina del lavoro occasionale.

Due le modalità di utilizzo delle prestazioni accessorie: libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale.

 PERSONE FISICHE  – La prima modalità, il libretto di famiglia, si applica quando l’utilizzatore della prestazione occasionale è una persona fisica. Queste le attività per le quali è possibile ricorrere al libretto famiglia (ovvero un libretto prefinanziato da richiedere in via telematica all’INPS):

  • piccoli lavori domestici come giardinaggio, pulizia e manutenzione;
  • assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

 IMPRESE E PROFESSIONISTI  – In tutti gli altri casi si può ricorrere al contratto di lavoro occasionale, naturalmente entro i parametri fissati dalla normativa (art. 54 bis del decreto legge 50/2017).

Possono ricorrere a questa tipologia contrattuale imprese e professionisti con non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato alle proprie dipendenze.

 SETTORI ESCLUSI  Non possono ricorrere al lavoro occasionale le imprese dei settori edilizia e affini, lavorazione di materiale lapideo, miniere, cave, torbiere.

Vietato il ricorso al lavoro occasionale anche nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il contratto di prestazione occasionale, infine, non può essere stipulato da parte di imprese del settore agricolo a meno che non riguardi prestazioni rese da titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito.

 LIMITI ECONOMICI  – La legge fissa precisi limiti economici di utilizzo del lavoro accessorio. I limiti riguardano sia le prestazioni rese con libretto di famiglia che quelle rese con contratto di lavoro occasionale.

In particolare: il prestatore non può ricevere più di 5.000 euro per anno civile dal complesso dei committenti. Il committente non può erogare più di 5.000 euro per anno civile al complesso dei prestatori di cui si avvale. Il prestatore non può ricevere più di 2.500 euro per anno civile dallo stesso committente.

La normativa precisa che “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”.

Sempre l’art. 54 bis del decreto legge stabilisce che “non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro”.

 MONTE ORE  – Riguardo al monte ore nell’anno civile, è previsto il tetto annuale di 280 ore lavorabili dal prestatore per lo stesso committente.

Se un committente privato (persone fisiche incluse) vìola il limite di 2.500 euro per anno civile e/o il monte di 280 ore, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.