Senza una previa informativa al lavoratore, il datore di lavoro non può controllare le mail aziendali dei dipendenti. A sottolineare il principio è la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza depositata il 5 settembre.
In sostanza, afferma la Corte, il datore di lavoro può controllare l’utilizzo dei dispositivi aziendali (e dunque delle mail), a patto che il lavoratore sia preventivamente informato di questa eventualità. Al tempo stesso, il lavoratore deve essere informato circa le modalità di accesso ai dispositivi da parte del datore.
Il controllo, evidenzia ancora la Corte, non può oltrepassare un ragionevole equilibrio tra il rispetto della vita privata del dipendente e il diritto di controllo del datore di lavoro.
Con la sentenza depositata il 5 settembre, la Grande Camera della Corte Europea ha ribaltato il precedente giudizio della Camera di Strasburgo, relativa a fatti occorsi nel 2006. Il giudizio è infatti nato a seguito di ricorso presentato da un ingegnere romeno licenziato per motivi disciplinari. Il licenziamento traeva origine dall’utilizzo a fini personali, da parte dell’ingegnere, di connessione internet, telefono e fotocopiatrice aziendali.
Se la Corte di Giustizia ha inizialmente dato ragione al datore di lavoro, la Grande Camera ha invece rilevato che la Romania non ha una normativa sufficiente a garantire l’adeguata protezione dei dati personali del lavoratore in relazione alle esigenze di controllo del datore di lavoro.
Di qui l’affermazione del principio in base al quale è necessaria una preventiva informazione al lavoratore circa la possibilità di controllo della corrispondenza elettronica da parte dell’azienda.
Naturalmente, la sentenza non interessa la sola Romania, andando a costituire un importante precedente in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.
Sul piano nazionale, è bene ricordarlo, il principio è in linea con quanto stabilito dal nostro Garante per la protezione dei dati personali tramite provvedimento del 22 dicembre 2016.
“Il datore di lavoro – ha scritto il Garante –, pur avendo la facoltà di verificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità e, in applicazione dei principi di liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali, informare in modo chiaro e dettagliato circa le consentite modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l’eventuale effettuazione di controlli anche su base individuale”.

