Agevolazioni? Solo se si è in regola con la sicurezza

Nessuna agevolazione contributiva se l’azienda non rispetta le norme sulla sicurezza sul lavoro. La mancata comunicazione all’Asl e all’Ispettorato del lavoro della designazione del responsabile del servizio di prevenzione, in altre parole, comporta la revoca delle agevolazioni contributive.

A ricordarlo è la Seconda Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 21053 depositata l’11 settembre 2017.
Il provvedimento della Corte rigetta il ricorso depositato a suo tempo da una società a responsabilità limitata, che riteneva che l’inosservanza delle misure di sicurezza non avrebbe comportato la perdita degli sgravi contributivi.

I fatti nascono con il recapito alla Società in questione di una cartella di pagamento relativa al recupero di una somma a favore dell’Inps per indebita fruizione di sgravi contributivi. L’ente previdenziale aveva infatti rilevato a carico della Srl l’omessa comunicazione (all’Asl e all’Ispettorato) del nominativo del responsabile della prevenzione e protezione. L’accertamento, va detto, è scattato a seguito di infortunio mortale di uno dei dipendenti della Srl.

Di qui l’iter giudiziario. E se il Tribunale competente in primo grado ha dato ragione alla società, in seconda battuta la Corte d’Appello ha riformato la sentenza, rigettando l’opposizione alla cartella di pagamento.

La Srl ha quindi proposto ricorso per Cassazione, che con la citata sentenza ha ribadito il principio in base al quale la mancata comunicazione agli organi ispettivi non si configura come mera violazione formale. In conseguenza a ciò, argomenta la Corte, l’inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro comporta la revoca delle agevolazioni contributive.

Va qui ricordato che la L. n. 448/1998 prevede per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001, lo sgravio totale dei contributi Inps a loro carico per tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore. La norma precisa poi – qui il passaggio fondamentale – che le agevolazioni si applicano a patto che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 626/1994.