Infortuni sul lavoro, quando l’Inail non copre il danno

Resta alta l’attenzione sociale sul drammatico tema degli infortuni sul lavoro. Nel 2016, l’Inail ha ricevuto 641.345 denunce, riconoscendo, a fronte di queste domande, 419.390 infortuni.

Al di là dell’importante risvolto sociale del tema – ovvero la sicurezza sul lavoro – si apre dunque un quesito non di poco conto anche sul fronte economico per le aziende: in quali casi e perché l’Inail non eroga le prestazioni relative agli infortuni?

Il dato numerico riportato in apertura è emerso dall’ultima relazione annuale dell’Inail. Dalla relazione si apprende che a incidere sulla differenza tra denunce presentate e casi riconosciuti dall’istituto sono svariati fattori. Molti di questi, peraltro, oggetto di aspre polemiche che si protraggono da anni con le rappresentanze dei lavoratori.

Quali, dunque, le cause del mancato intervento dell’Inail a fronte di denuncia di infortunio? In primo luogo va considerato che la domanda di infortunio, corredata di certificato medico, deve essere supportata dalla contemporanea presenza di tre fondamentali presupposti.

Il primo: l’occasione di lavoro. Si tratta della condizione in base alla quale l’attività che si stava compiendo nel momento in cui si è verificato l’evento infortunistico sia correlata a fini aziendali. A questo ambito va ricondotto anche l’uso del mezzo di trasporto privato in caso di infortunio in itinere.

Secondo presupposto, la causa violenta o virulenta. Si intende in questo caso un evento esterno, repentino e in grado di provocare una conseguenza alla persona che lo subisce. Ad esempio, un oggetto che colpisce un lavoratore sul posto di lavoro.

Infine la lesione, termine con il quale, in questo specifico ambito, si intende il danno all’organismo causato dall’evento violento o virulento.

Ebbene, in assenza di uno solo di questi elementi, secondo i parametri dell’Inail non esiste infortunio. La conseguenza? La denuncia non viene accolta e l’Inail non eroga alcuna prestazione.