Destinazione del TFR, ecco le nuove regole

In caso di nuova assunzione, il lavoratore ha a disposizione sei mesi di tempo per decidere a quale forma pensionistica, e in quale misura, destinare il suo TFR. E’ quanto stabilisce la delibera della COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi pensione) del 25 ottobre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 7 novembre.

Con la delibera, la COVIP ha modificato le procedure di scelta della destinazione del TFR da parte dei lavoratori dipendenti che iniziano un nuovo rapporto di lavoro.

Nel caso specifico di un dipendente riassunto che abbia conferito il TFR a una forma pensionistica complementare e, a causa della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non abbia riscattato integralmente la sua posizione, il dipendente avrà sei mesi di tempo dalla data di assunzione per scegliere la forma pensionistica cui conferire il TFR maturato e l’eventuale percentuale di TFR da destinare.

Se gli accordi contrattuali non fissano la percentuale minima di TFR da destinare alla previdenza complementare valgono le seguenti regole.

– Per i lavoratori che hanno effettuato la prima iscrizione alla previdenza obbligatoria dopo il 23 aprile 1993 sarà devoluto l’intero TFR maturando.

– Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, sarà devoluto almeno il 50% del TFR maturando.

A seguito delle modifiche apportate dalla COVIP è stato aggiornato anche il modulo per la “Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto”.

 

QUI IL TESTO DELLA DELIBERA COVIP DEL 25 OTTOBRE 2017