Bonus bebè confermato per il 2018, ma solo per il primo anno d’età

La legge di Bilancio 2018 prevede la proroga del bonus bebè. L’importo del beneficio economico per i nati dal 1° gennaio 2018 è pari a 80 euro mensili e sarà dimezzato a partire dal 2019, per un massimo di 480 euro l’anno.

 

 I REQUISITI  – L’erogazione dell’assegno avviene con periodicità mensile, con decorrenza dalla data di nascita o di adozione, ai genitori che presentano una condizione economica ai fini ISEE non superiore a 25mila euro annui. L’importo è raddoppiato (160 euro mensili) nel caso in cui l’indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’agevolazione spetterà soltanto fino al compimento del primo anno di età del neonato e del bambino adottato e non più fino all’età di 3 anni.

Le risorse stanziate per l’agevolazione ammontano a 165 milioni nel 2018 e 295 milioni per il 2019 che salgono a 228,5 milioni nel 2020 con monitoraggio da parte dell’INPS. La misura, tuttavia, dovrebbe divenire strutturale.
Secondo l’ISTAT nel 2016 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 473.438 bambini, oltre 12 mila in meno rispetto al 2015, a conferma del trend negativo rilevato nell’ultimo decennio.

 

 COME CHIEDERE IL BONUS  – La domanda deve essere presentata all’Inps in via telematica (se il richiedente è in possesso del PIN dispositivo), oppure recandosi presso CAF e patronati, che provvederanno a compilare la richiesta e a inoltrarla all’Istituto.

Attenzione, però: la domanda per l’assegno di natalità deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia se il bambino è adottato o affidato.
L’ISEE dovrà essere presentato ogni anno per la conferma del diritto all’erogazione del bonus.

 

 DECADENZA  – L’erogazione dell’assegno termina nei seguenti casi:
– perdita di uno dei requisiti di legge richiesti al richiedente (in questo caso Il richiedente deve inviare una comunicazione all’INPS entro 30 giorni);
– decesso del figlio;
– revoca dell’adozione o decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
– provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

In caso di decadenza, tuttavia, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.