Sicurezza sul lavoro, l’informativa è a carico del datore

E’ compito del datore di lavoro decidere, di volta in volta, a chi affidare il compito di informare i lavoratori in materia di salute e sicurezza. L’obbligo non è dunque necessariamente in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ma può essere assolto da altra persona su incarico del datore di lavoro. Lo ha evidenziato il Ministero del lavoro in una sua risposta ad un interpello del sindacato dei lavoratori Unione Generale del Lavoro (UGL).

In particolare, l’apposita commissione del Ministero ha ricordato che l’informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è definita dal decreto 81 (all’art. 2, comma 1, lettera bb). L’informazione è dunque il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. La commissione ha quindi ricordato che il decreto pone come obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente di adempiere agli obblighi di informazione dei lavoratori in materia di prevenzione. La commissione ha inoltre citato l’art. 36 della norma di prevenzione che disciplina l’informazione ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ebbene, il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
– sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
– sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
– sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso, di lotta antincendi e di evacuazione dei luoghi di lavoro;
– sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) e del medico competente (MC).

Inoltre il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
– sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia;
– sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
– sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire di acquisire le relative conoscenze. Se l’informazione riguarda lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

In sintesi, l’informazione ai lavoratori è obbligatoria e deve essere adeguata. L’obbligo dell’informazione, in capo al datore di lavoro, non è indelegabile, ma può essere previsto dallo stesso datore lo svolgimento da parte di altri soggetti.

Sulla base di questi elementi, la Commissione ha dunque risposto al quesito affermando che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

Va infine ricordato che sono previste pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata informazione ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.