Confermato anche per tutto il 2018 il “bonus asilo nido”

Entro il 31 dicembre 2018 è possibile inviare all’Inps le domande per il rimborso delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati o per il rimborso delle spese sostenute in caso di assistenza domiciliare. E’ stato infatti confermato anche per il 2018 il cosiddetto “bonus asilo nido”. A renderlo noto è stato l’Inps con la circolare n. 14 del 29 gennaio.

Il bonus ammonta a un importo massimo pari a 1.000 euro annui, suddivisi in undici mensilità da 90,91 euro per ogni retta pagata e documentata. Il bonus è destinato ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016. In capo al l’onere di confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
In dettaglio, il bonus riguarda il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, e forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

 

 LE DOMANDE  – Le domande per accedere al bonus possono essere presentate fino al 31 dicembre 2018, on line tramite l’apposita funzione oppure tramite Contact center o patronato. Nel dettaglio, tramite:

– WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

– Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

– Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il pagamento è effettuato a cura dell’Inps direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. All’istanza deve essere allegata la documentazione a comprova del pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio. Nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, è necessario allegare la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Il contributo mensile erogato dall’INPS non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Per questa ragione nella domanda il richiedente dovrà indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018 per le quali intende ottenere il beneficio.
Il rimborso avviene solo a seguito dell’invio della ricevuta di pagamento delle rette che, per i mesi successivi al primo, dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019.

 

 RIMBORSO SPESE  – Se la domanda è relativa al rimborso di spese sostenute per forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà essere presentata dal genitore convivente con il minore e contenere l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che indichi:

– i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso);

– l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica. Per patologia cronica, ha chiarito l’Inps, “si considera tale qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento”; “detta patologia cronica è la causa dell’impossibilità di frequentare l’asilo nido”; “il nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave essendo evidente che una patologia non grave, ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido”; “l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico e non a concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente”.

 

 PERDITA DEI REQUISITI  – L’erogazione dell’assegno si interrompe in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo (art. 25, comma 7, legge 184/1983).
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).