Il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto “Decreto Dignità”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018. Dal giorno successivo, dunque il 14 luglio, il Decreto è ufficialmente entrato in vigore e dovrà essere convertito in legge ordinaria – con eventuali modifiche – nei prossimi 60 giorni.
Come è ormai ampiamente noto, anche in virtù delle critiche sollevate in questi giorni, il Decreto Dignità apporta significative modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
TEMPO DETERMINATO – La durata massima dei contratti a termine, a partire dal 14 luglio, scende anzitutto da tre a due anni. Le proroghe scendono invece da cinque a quattro.
A partire dal primo rinnovo, inoltre, torna l’obbligo della causale, vale a dire il motivo per il quale il datore di lavoro fa ricorso al contratto a tempo determinato anziché a quello a tempo indeterminato.
L’eccezione, per quanto concerne la reintroduzione della causale, riguarda i contratti stagionali, che continueranno a non aver bisogno di motivazioni specifiche.
PROROGHE – Nello specifico: la durata massima del contratto a termine, in assenza di causale, dovrà essere pari a 12 mesi. Il contratto potrà essere prorogato sino ad un massimo di 24 mesi a patto che sussista la causale, ossia una delle seguenti condizioni:
– “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, ovvero esigenze sostitutive di altri lavori”;
– “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”.
La durata iniziale del contratto potrà essere pari ad un massimo dei 24 mesi purché, sin dall’inizio del contratto, ricorra una delle esigenze (causali) sopra elencate, che dovranno peraltro essere espressamente specificate nel contratto di lavoro a tempo determinato.
RINNOVI – Allo stesso modo, il contratto potrà essere rinnovato, fermo restando il rispetto del cosiddetto stop&go, solo in presenza di una delle esigenze (causali) indicate sopra, esigenze che andranno specificate nel contratto di lavoro.
COSTI – Significative novità sono state introdotte dal Decreto Dignità anche per quanto riguarda i costi aggiuntivi dei contratti a termine. Per ogni rinnovo contrattuale, infatti, il contributo dell’1,4% destinato a finanziare la NASPI è aumentato dello 0,5%, ad eccezione delle ipotesi esenti (ad es. sostituzione, attività stagionale, ecc.).
Più costoso, a partire dall’entrata in vigore del Decreto, anche il licenziamento senza giusta causa del lavoratore assunto con un contratto a tempo indeterminato ma senza la copertura dell’articolo 18 (ossia assunti dopo il 07/03/2015 con contratto a tutele crescenti). Se con il jobs act l’indennizzo andava da 4 a 24 mensilità, con il Decreto Dignità si sale ad un importo che va dalle 6 alle 36 mensilità.
FORMA SCRITTA – L’apposizione del termine al contratto di lavoro deve risultare da atto scritto. In caso contrario il termine è privo di effetto, con la conseguenza che il contratto sarà considerato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione. La forma scritta non è invece necessaria per i rapporti di lavoro non superiori a 12 giorni.