Decreto Dignità: ecco come cambia il contratto a tempo determinato

Provvedimento in grado di contrastare il precariato per i sostenitori del governo. Un deciso passo indietro in materia di lavoro per i detrattori. Il Decreto Dignità approvato lunedì scorso dal Governo – ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – fa discutere e pare destinato a restare a lungo al centro del dibattito politico.

La parte più controversa e impattante del decreto è certamente quella riguardante il contratto a termine. Le modifiche introdotte dall’Esecutivo hanno suscitato non poche perplessità tra gli “addetti ai lavori” e non solo, in particolare sul versante dei possibili contenziosi che la reintroduzione della causale potrebbe favorire.

Ma cosa prevede in dettaglio il decreto sul tema dei contratti a termine?

 

 Durata massima  – Al Titolo I il decreto Dignità contiene norme che vanno a modificare la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a termine. In buona sostanza, dalla pubblicazione del decreto sarà possibile stipulare con lo stesso lavoratore contratti a termine per una durata massima di 24 mesi. Attenzione, però: per i primi 12 mesi non sarà necessaria alcuna motivazione ai fini della stipula del contratto di assunzione, mentre la causale (ossia la motivazione) sarà necessaria per i successivi 12 mesi.

In sintesi, per le assunzioni oltre i 12 mesi sarà necessario che ricorra una delle seguenti esigenze:

1) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività e sostitutive di altri lavoratori;
2) esigenze collegate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Pertanto, in prima battuta sarà possibile stipulare un contratto superiore a 12 mesi (in ogni caso contenuto entro i 24 mesi) ma il datore di lavoro dovrà indicare una delle causali sopra elencate.

Sono escluse dai limiti di durata le attività stagionali per le ipotesi individuate dai contratti collettivi e per quelle individuate dal decreto del Ministero del lavoro.

 

 Proroghe  – Il decreto Dignità apporta modifiche anche sul fronte delle proroghe, che per i contratti a termine scendono da 5 a 4 nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Laddove il limite massimo venga superato, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.

In occasione della proroga del contratto dovranno essere specificate le esigenze (ossia le causali) che l’hanno determinata. È possibile prorogare liberamente il rapporto, senza specificare le causali, unicamente nei primi dodici mesi di contratto.

 

 Forma scritta Fatta eccezione per i contratti di durata non superiore ai 12 giorni, il termine dovrà risultare da atto scritto. In assenza della forma scritta il contratto si intenderà a tempo indeterminato fin dall’inizio.
Copia del contratto dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

 

 Contribuzione aggiuntiva  – In occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, la contribuzione addizionale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali aumenta dello 0,5%.

 

Va ricordato che le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.