Congedo maternità: da quest’anno potrà essere utilizzato interamente dopo il parto

A partire da quest’anno la lavoratrice dipendente potrà fruire interamente del congedo di maternità dopo il parto. La legge di bilancio ha infatti introdotto la possibilità di scelta relativa alla fruizione integrale dei cinque mesi di astensione obbligatoria di maternità a decorrere dal giorno successivo al parto.

La facoltà di derogare alla fruizione classica del congedo (ossia due mesi prima del parto e tre mesi dopo) non è una novità, poiché l’articolo 20 del Dlgs 151/2001, attraverso l’istituto della flessibilità, prevede che una donna in buona salute possa differire al massimo di un mese l’inizio del periodo di astensione, riducendo così a un mese il congedo prima del parto ed elevando a quattro mesi il congedo dopo il parto.

Ciò che di nuovo prevede la legge di bilancio 2019 (all’articolo 1, comma 485), è la rimozione di quell’unico mese del congedo pre parto, con la conseguenza che tutto il congedo obbligatorio può diventare “post partum” per complessivi cinque mesi.

Questa modalità è prevista dalla normativa come alternativa a quella di cui al comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs 151/2001, vale a dire la previsione del divieto, penalmente sanzionato, per il datore di lavoro di adibire la donna al lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi. In un caso e nell’altro (fruizione classica e fruizione flessibile, ossia un mese prima e quattro mesi dopo) è tuttavia fermo il divieto di lavorare anche per i giorni non goduti prima del parto, laddove il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta.

Va precisato che nel caso di utilizzo secondo la modalità prevista dalla legge di bilancio 2019, il periodo sarebbe sempre di cinque mesi esatti, indipendentemente dalla discordanza tra data presunta e data effettiva del parto.

Va inoltre tenuto presente che la nuova modalità di fruizione del congedo è subordinata alla condizione che il medico certifichi espressamente che la permanenza al lavoro non rischia di nuocere alla salute della lavoratrice o del bambino. Si può dunque dire che la nuova modalità di fruizione sposta sul medico le responsabilità legate alla prosecuzione dell’attività lavorativa da parte della donna, fino al giorno del parto.

Ancora in tema di maternità, ricordiamo che il comma 278 dell’articolo 1 della legge 145/2018 proroga per l’anno 2019 il congedo obbligatorio del padre, elevandone la durata da quattro a cinque giorni (contro i due previsti originariamente e i quattro previsti per il 2018).

I 5 giorni dovranno essere fruiti entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso del figlio adottivo in famiglia. E’ infine confermata per il 2019 la misura del congedo facoltativo per il padre, pari a un giorno, da fruire in sostituzione della lavoratrice madre.