Autoliquidazione Inail, cosa cambia con la legge di bilancio

Cambia la mappa dell’autoliquidazione Inail per il 2019. La Legge di bilancio (legge 145/2018) ha infatti previsto una revisione al ribasso dei premi, che comporterà un taglio complessivo pari a circa il 30% degli importi dovuti.

Tra i vari effetti previsti, anche un impatto diretto sulle scadenze. Al fine di consentire il via libera alle nuove tariffe l’Inail ha rinviato ufficialmente i termini per la dichiarazione salari e per il pagamento dei premi mediante la circolare 1/2019. Lo slittamento dei termini consegue al fatto che l’Inail avrà tempo fino al 31 marzo per fornire ai datori di lavoro i dati utili al conteggio dei premi assicurativi (normalmente la scadenza è fissata al 31 dicembre di ogni anno).

In sintesi, passano al 16 maggio 2019 sia il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni (rispetto al 28 febbraio), sia il termine per il versamento in un’unica soluzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione.

Per chi opta per il pagamento rateizzato (leggi 449/1997 e 144/1999) risultano accorpati al 16 maggio il versamento della prima e della seconda rata. Queste due rate comportano il pagamento del 50% dell’importo complessivo: le rate successive, ognuna pari al 25% del premio annuale, dovranno essere versate rispettivamente entro il 20 agosto e il 16 novembre 2019, maggiorate degli interessi.

Non è invece ammesso il pagamento in quattro rate per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta. Il differimento dei termini disposto dalla legge 145/2018 riguarda la tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa dei premi del settore navigazione.

Entro il 16 maggio 2019, dunque, in base al nuovo calendario il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata 2019) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione 2018). Il datore di lavoro deve inoltre conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione. Infine, deve pagare il premio di autoliquidazione 2018/2019 usando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP nel caso si tratti di Ente pubblico.

E’ poi importante ricordare che il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato rinviato al 16 maggio 2019. Il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno di rata (2019) un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l’anno precedente (2018) deve pertanto inviare all’Inail entro questa scadenza la comunicazione motivata, esclusivamente con il servizio telematico «Riduzione Presunto».

Non si registrano, infine, variazioni dei termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi Rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Questi premi, in pendenza della loro revisione, continueranno a fruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per il 2019 è pari al 15,24 per cento.

Resta fissata al 18 febbraio 2019 la scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al quarto trimestre 2018.

Da questo link è possibile scaricare il testo integrale della circolare 1/2019 dell’Inail.