Deleghe di pagamento F24, attenzione alle nuove modalità di presentazione

Importanti novità in materia di presentazione telematica delle deleghe F24. Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Collegato Fiscale”), ha infatti ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione delle deleghe di pagamento F24, nonché la platea dei soggetti tenuti alla presentazione.

La nuova normativa dispone che «I soggetti (…), che intendono effettuare la compensazione (…), del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (…)».

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

In sintesi, alla luce della nuova normativa:

• tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione di crediti sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo);

• la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai privati;

• non è più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti;

• l’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da modello 730 e “bonus Renzi”).

Non risultano al momento chiarimenti ufficiali sul tema, tuttavia, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ritiene immediatamente applicabile la nuova disposizione.