Congedo paternità e indennità di maternità: i chiarimenti dell’Inps

L’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi per paternità non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. A chiarirlo, recependo le indicazioni della Corte di Cassazione, è l’INPS, attraverso la recente circolare n. 140/2019.

Queste indicazioni, precisa l’INPS nella circolare “si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.

In merito ai congedi per paternità va ricordato che la Cassazione ha precisato che “risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

Pertanto, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore), a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Attenzione, però: l’INPS avverte che, in materia, restano fermi due principi di fondo. In primo luogo “il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma sia in congedo parentale”.

In secondo luogo, ricorda l’Istituto, il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore aggiuntive in caso di parto plurimo, a fronte dell’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.