Lavori usuranti, entro il 31 marzo la comunicazione obbligatoria al Ministero

Entro il 31 marzo 2020 i datori di lavoro dovranno inviare tramite il portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro la comunicazione annuale per il monitoraggio dei lavori usuranti relativa all’anno precedente (2019).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è dunque tenuto a darne comunicazione all’ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Al fine di adempiere all’obbligo della comunicazione, il datore di lavoro deve accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile sul portale Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.

Per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa è inoltre necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.
Sul sito Cliclavoro è disponibile una guida sintetica alla compilazione.


Le lavorazioni usuranti elencate dalla normativa in materia sono le seguenti:

1) lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:
– lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
– lavori in cassoni ad aria compressa;
– lavori svolti dai palombari;
– lavori ad alte temperature;
– lavorazione del vetro cavo;
– lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
– lavori di asportazione dell’amianto;

2) lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);

3) lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto):
– prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
– lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc;
– macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
– costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
– apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
– elettrodomestici;
– altri strumenti e apparecchi;
– confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc;
– confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

4) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 euro a 1.500 euro. Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.