Coronavirus, sicurezza e assenze: come deve comportarsi l’imprenditore

Sulla base dei primi provvedimenti emanati a fronte dell’emergenza Crona virus e con particolare riferimento al mondo del lavoro, emergono le prime, fondamentali indicazioni, frutto dell’analisi della normativa e delle prime elaborazioni di alcuni Consulenti del Lavoro.

Va ricordato che la situazione, come noto, è in pieno divenire e che quanto segue è elaborato sulla base degli ultimi aggiornamenti.

 

DATORI DI LAVORO


Queste le casistiche affrontate, sulla base della normativa in vigore, dai Consulenti del Lavoro e le relative precisazioni a beneficio dei datori di lavoro.


1) sospensione di attività presso il Comune o presso la regione in cui è ubicata l’unità produttiva: nell’eventualità in cui l’attività economica svolta dall’azienda sia sospesa per ordine dell’autorità pubblica, per la corretta gestione delle assenze e la relativa esposizione sul LUL occorre considerare che si tratta di assenze non imputabile al datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro non è obbligato a pagare la retribuzione né a versare i contributi. I datori di lavoro che rientrano in questo campo di applicazione possono richiedere la cassa integrazione guadagni;


2) dipendente posto in quarantena: nel caso di un dipendente che risiede in uno dei comuni posti in quarantena, l’assenza dal lavoro è considerata giustificata. Tuttavia, se non sia riscontrabile dal medico alcun sintomo influenzale, il dipendente non potrà essere posto in malattia con conseguente perdita della retribuzione.
In queste ipotesi può essere opportuno fruire di ferie o permessi oppure, laddove possibile, organizzare l’attività con la modalità del telelavoro;


3) aziende con sede in zone non destinatarie di provvedimenti di emergenza: se è l’impresa a decidere di sospendere l’attività lavorativa, la retribuzione al dipendente è comunque dovuta, a meno che non sia possibile dimostrare che, a fronte di un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile adottare misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti;


4) dipendente che decida volontariamente di non recarsi al lavoro: in questo caso, per il lavoratore, non matura il diritto alla retribuzione e l’assenza è da considerare ingiustificata.

 

SICUREZZA DEI LAVORATORI

 

E’ opportuno ricordare che i datori di lavoro sono tenuti a rivedere e integrare il Documento di Valutazione dei rischi, alla luce della presenza del nuovo rischio biologico collegato al virus. Questo sia per affrontare il nuovo pericolo biologico, sia per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di tutela necessari a fronteggiare il delicato momento.

Non bisogna dimenticare che il datore di lavoro è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori. Da qui la deduzione, da parte di alcuni Consulenti del Lavoro, che, considerati i rischi del coronavirus, l’imprenditore è tenuto ad aggiornare il DVR, individuando ogni misura di protezione del personale e garantendo adeguata formazione ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda e ai lavoratori stessi.

L’informazione da fornire ai dipendenti dovrà contenere le raccomandazioni indicate dal Ministero della Salute tramite la circolare n. 1141/2020:
– lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani;
– curare l’igiene delle scrivanie e delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
– non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
– coprire naso e bocca se si starnutisce o si tossisce;
– contattare il numero verde 1500 in caso di necessità.

È dunque importante attivare procedure di informazione dei lavoratori e dotare di dispenser igienizzante per le mani tutti gli ambienti comuni e i luoghi a rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei cittadini.