Decreto “Ristori”: ecco la sintesi delle misure a sostegno del lavoro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020). Come noto, il provvedimento contiene una serie di misure a sostegno dell’economia, ulteriormente colpita dalle nuove restrizioni imposte a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica.

Qui di seguito, una sintesi delle principali misure a sostegno del lavoro previste nel decreto.

 

Cassa Integrazione

Sono state previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19. Le ulteriori sei settimane sono da usufruire nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Le sei settimane sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane prevista dal decreto “Agosto”, decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 (chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica).

Il decreto prevede che la concessione delle sei settimane di cassa integrazione sia gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:
– al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
– al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

 

Blocco licenziamenti

Il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo è stato prorogato dal decreto “Ristori” fino al 31 gennaio 2021. Naturalmente, il blocco non è operativo nel caso di imprese che hanno cessato l’attività e di imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio. Il blocco non è applicabile, infine, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo.

 

Esonero contributi

Il decreto “Ristori” prevede che per i datori di lavoro privati (settore agricolo escluso) che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, venga riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Sospensione contributi

Per le imprese interessate dal DPCM del 24 ottobre 2020 (ad esempio bar e ristoranti) è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi saranno effettuati (senza sanzioni e interessi) in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

Lavoro agile

Con il decreto “Ristori” viene esteso lo smart working per i lavoratori con figli. In particolare, è previsto che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio così come in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Infine, in caso di figli di età fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.