Covid-19, chiusura bar e ristoranti alle 18 e stop a teatri, palestre e cinema

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) emanato con lo scopo di contrastare la diffusione del virus COVID-19 sul territorio nazionale. Il Decreto è in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre 2020. Ecco, qui di seguito, una sintesi delle principali misure previste dal provvedimento.

 

Attività commerciali

Le attività commerciali al dettaglio possono essere svolte a patto che venga assicurato:
– il metro di distanza interpersonale;
– l’ingresso dilazionato della clientela;
– il divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

 

Servizi di ristorazione e bar

Il DPCM prevede che i servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) siano consentiti unicamente dalle ore 5.00 alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta però consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Inoltre, fino alle ore 24,00 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Palestre, piscine, teatri, cinema

Il nuovo Decreto impone lo stop all’attività di palestre, piscine, impianti nei comprensori sciistici, centri natatori, centri benessere, centri termali con la sola eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Stop anche per teatri, cinema, centri culturali, centri sociali e ricreativi e sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.
Restano aperti parrucchieri ed estetiste.

 

Attività professionali

Con riguardo alle attività professionali il DPCM raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, laddove possibile. Il provvedimento raccomanda inoltre di incentivare ferie e congedi retribuiti per i dipendenti e che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti. Il provvedimento raccomanda infine di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tale scopo gli ammortizzatori sociali.

 

Mascherine

E’ importante ricordare infine che è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esentati dall’obbligo le persone che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.