Fortemente raccomandato in tutti i campi lavorativi in cui è possibile attuarlo, lo smart working può certamente contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19 sui luoghi di lavoro. Va a questo proposito ricordato che, fino al 31 gennaio 2021, i datori di lavoro possono adottare la modalità del lavoro agile per i propri dipendenti in maniera semplificata, ossia senza la necessità di applicare gli accordi individuali previsti dalla disciplina ordinaria (L. n. 81/2017).
Con specifico riferimento alle attività professionali, l’ultimo DPCM (in vigore dal 5 novembre) raccomanda l’adozione dello smart working in tutti i casi in cui le prestazioni possano essere svolte presso il domicilio del lavoratore o comunque in modalità a distanza. Al tempo stesso il DPCM incentiva le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, così come tutti gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Nel DPCM e sempre con riguardo alle attività professionali, è inoltre prevista l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, mantenendo naturalmente l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti, e l’effettuazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali in corrispondenza dei giorni di chiusura che dovessero rendersi necessari.
Il datore di lavoro può utilizzare la modalità dello smart working anche tramite atto unilaterale e utilizzando la procedura semplificata con modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Più in dettaglio, la procedura semplificata prevede che sia possibile avviare la modalità ”agile” senza depositare gli accordi previsti dalla legislazione ordinaria (articolo 19 della legge 81/2017). Gli obblighi di informativa previsti dalla modalità semplificata, inoltre, «sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro».
La procedura semplificata, ammessa anche in caso di caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, è accessibile presso il sito del Ministero del Lavoro tramite SPID o credenziali cliclavoro (solo SPID a partire dal 15 novembre 2020).
Il datore di lavoro deve indicare nel modello di comunicazione i seguenti dati: Codice Fiscale del datore di lavoro; Codice Fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici; posizione assicurativa territoriale INAIL; data inizio e fine del periodo di smart working.
La comunicazione va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile. Attenzione: l’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.
Il datore di lavoro è inoltre obbligato a consegnare l’informativa sulla sicurezza anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.