Lavoro a chiamata: attenzione alla corretta stesura del DVR

In caso di irregolarità relative al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), il rapporto di lavoro intermittente può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato. A chiarirlo, attraverso la nota n. 1148 del 2020, è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che torna così a fornire alcune utili indicazioni relative alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente (o “lavoro a chiamata”).

In dettaglio, nella sua nota, l’INL chiarisce che è fatto divieto di ricorrere al lavoro intermittente a tutti i “datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

In caso di totale assenza del DVR o di carenze riscontrate in sede ispettiva a carico del DVR stesso, è dunque prevista la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

L’Ispettorato ricorda che, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008, la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, deve riguardare anche i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. L’assunzione di lavoratori a chiamata, nella fattispecie, pone precise tematiche connesse l’adempimento degli obblighi di formazione e informazione.

Argomenta l’Ispettorato: “Si ritiene che di norma il DVR dovrà contenere delle specifiche indicazioni in ordine alle tipologie contrattuali diverse da quella “comune” di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, quanto meno tese ad escludere i rischi alle stesse pertinenti nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e a prevedere le correlate modalità per l’effettuazione dell’attività di formazione e informazione”.

Ciò nondimeno, si legge ancora nella nota, “laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, neanche sotto il profilo formativo, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti”.