Non concorrono alla formazione del reddito i contributi alla complementare versati dal datore

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 589 del 15 settembre 2021, ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di 5.164,57 euro, anche se versati dal datore di lavoro. Entro questa soglia, il sostituto d’imposta – trattenendo l’onere dal cedolino del dipendente – deduce i contributi a carico del lavoratore e non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.

Alla luce del chiarimento e sulla base del combinato disposto dell’articolo 10 del Tuir e dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si deve dunque ritenere che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro.

Entro questa soglia il sostituto d’imposta, trattenendo l’onere dal cedolino del dipendente, deduce i contributi a carico del lavoratore e non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.