Tirocinio: la prima regola è la sicurezza sul posto di lavoro

Cogliendo l’occasione offerta da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, è certamente utile ricordare alcuni principi cardine relativi al rapporto di tirocinio, con particolare riguardo alla sicurezza. L’infortunio del tirocinante è infatti un’evenienza da non sottovalutare per i datori di lavoro, come i fatti di cronaca ricordano anche troppo spesso.

Accade, purtroppo, che alcune aziende trascurino la formazione approfondita dei tirocinanti e vengano successivamente chiamate a rispondere di eventuali eventi infortunistici. La corretta formazione del tirocinante, affiancata ad una puntuale valutazione dei rischi e al preciso adempimento di tutti gli obblighi posti dalla normativa, è necessaria per evitare o quantomeno ridurre il rischio di responsabilità del datore di lavoro.

E’ opportuno partire da un presupposto: il tirocinante è, agli effetti della sicurezza, un lavoratore. La normativa precisa che per “lavoratore” si deve intendere la persona che, “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (…)”.

Una volta chiarito che il tirocinante è, dal punto di vista della sicurezza, un lavoratore, è possibile determinare quali siano gli obblighi del datore di lavoro.

VALUTAZIONE RISCHIO – Il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo presenti nell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro. A seguito di questa attività, il datore deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il DVR previsto dal D.Lgs. 81/2008, nel quale deve indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

Annota in proposito Fabrizio Vazio, esperto in materia previdenziale: “(non) ce la si può cavare dicendo che la valutazione dei rischi è stata effettuata da un professionista, poiché il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, nonché dall’altrettanto rilevante obbligo di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata”.

TUTOR – Fondamentale è anche l’assegnazione di un tutor. È il caso di ricordare, a questo proposito, che il tutor aziendale nei tirocini è figura assicurabile all’Inail anche ove non ricorra l’obbligo (ad esempio, libero professionista) di tutelabilità Inail, poiché è equiparato all’istruttore dei corsi di qualificazione o di addestramento professionale.

Nel caso specifico del tirocinante, è evidente la necessità di un’accurata formazione del lavoratore. Ciò è necessario anche perché è frequente che un soggetto con scarsa esperienza commetta errori talora gravi e che possono pregiudicarne l’incolumità.

DPI – Altro elemento di rilievo sono i dispositivi di protezione individuale (DPI): non è sufficiente la consegna dei dispositivi al tirocinante e nemmeno la formazione a un corretto utilizzo. È, infatti, necessario vigilare sul fatto che il lavoratore, a maggior ragione se inesperto, faccia effettivo uso dei dispositivi.

CONCLUSIONI – In sintesi, al di là delle primarie ragioni etiche circa la necessità di adoperarsi per preservare la salute di qualsiasi lavoratore, nello specifico del tirocinio vi sono anche considerazioni relative alle conseguenze che gravano sul datore di lavoro in caso di infortunio. Si pensi non solo a quelle penali, ma alla rivalsa Inail o alle richieste risarcitorie del lavoratore a titolo di danno differenziale.
L’attenzione alla sicurezza sul lavoro, anche e soprattutto, nel caso di tirocinio, deve dunque essere massima al fine di evitare conseguenze al soggetto che il D.Lgs. 81/2008 qualifica senza riserve come lavoratore e conseguenze in capo al datore di lavoro che non ha operato con sufficiente diligenza.