Bonus carburante, tutto quello che il datore di lavoro deve sapere

Si amplia la platea dei lavoratori che possono beneficiare del bonus carburante. La modifica al disegno di legge estende infatti l’utilizzo dei nuovi buoni benzina anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende, come gli studi professionali o gli Enti del Terzo settore che svolgono attività non commerciale. Si può inoltre ritenere che possano beneficiare del bonus anche i lavoratori in smart working.

 

MODALITA’ – I buoni sono concessi su base volontaria e l’importo di 200 euro del bonus è da considerare quale costo azienda e quindi senza applicazione di tasse e contributi. La messa a disposizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Qui di seguito, ecco un elenco utile per la corretta gestione dei buoni carburante (fonte: Ipsoa Quotidiano).

Il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Si tratta di tutte le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. In virtù di questa impostazione, i buoni non potranno essere assegnati ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. i tirocinanti);

la concessione dei buoni avverrà su base volontaria. Sarà il datore di lavoro a decidere se erogarli e sino a che importo. Il datore di lavoro potrà arrivare a corrispondere anche un valore inferiore rispetto al massimale (200 euro) previsto dal legislatore;

– l’importo concesso è da considerare quale costo azienda e quindi non dovranno essere applicate tasse e contributi. Viceversa, la concessione di un valore superiore comporterà l’applicazione, per la differenza tra quanto erogato e i 200 euro, di tasse e contributi;

– essendo una erogazione liberale, questa potrà avvenire anche solo per una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati a seconda dei percettori;

nessun distinguo è previsto in relazione alla tipologia subordinata del rapporto di lavoro (indeterminato o a termine) o all’orario di lavoro (tempo pieno o part-time);

– non essendo stato precisato che l’incentivo dovrà essere offerto ai soli lavoratori che svolgono l’attività all’interno della sede aziendale, si ritiene che ne possano beneficiare anche i lavoratori che svolgono la prestazione da remoto (smart working). Sarà il datore di lavoro che potrà valutare un’eventuale riproporzione dei buoni;

– non è previsto un tetto al reddito da lavoro dipendente del lavoratore. In considerazione di ciò, i buoni potranno essere erogati anche alle figure apicali dell’azienda, a prescindere dalla retribuzione erogata;

– il valore dei buoni carburanti è da considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall’articolo 51 del TUIR (258,23 euro). Al fine di evitare fraintendimenti, è il caso che i buoni corrisposti in virtù di quanto previsto dall’articolo 2, del D.L. n. 21/2022, vengano identificati con una voce paga ad hoc nel libro unico del lavoro;

– potranno essere erogati esclusivamente buoni carburante e non altre tipologie di buoni (es. buono spesa);

– i buoni erogati non concorreranno alla formazione del reddito;

– il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa;

– la messa a disposizione dei buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Ciò non significa che anche il consumo, da parte dei lavoratori, debba avvenire entro tale data, ma entro la data di scadenza stampigliata sul buono;

– si ritiene che il valore massimo dell’agevolazione (200 euro) debba riguardare anche il singolo lavoratore, il quale, una volta ricevuto il buono carburante da un datore di lavoro, non potrà riceverlo anche da un altro, qualora, nel corso dell’anno 2022, cambi datore di lavoro. In merito, tuttavia, si attende un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.