Congedo parentale, elevata l’indennità per il solo anno 2024

Per il solo anno 2024 si innalza l’indennità di congedo parentale. Lo prevede la Legge di Bilancio, che ha disposto l’aumento, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

A sua volta, con la circolare n. 57/2024, l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale, a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.

In sintesi, per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% e vale in alternativa tra i genitori:

– con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023;

– esclusivamente per i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata, etc.), con la conseguenza che, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale maggiormente indennizzato spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Va precisato che non è stato aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma è previsto solo l’aumento della relativa indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto a quello già previsto dalla Legge di Bilancio 2023, dei 3 spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro, che interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

Altra precisazione fondamentale: l’ulteriore mese con indennità maggiorata è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi; la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Di conseguenza, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del c.d. “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

– un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

– 7 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, T.U..

Il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini dopo il 31 dicembre 2022 o 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

Il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato in maggior misura dal 2024 spetta anche nel caso in cui uno dei 2 genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio, oppure, di congedo di paternità alternativo. L’ulteriore mese di congedo parentale con indennità maggiorata spetta solo ai lavoratori dipendenti, perciò in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, ma solo il termine finale del congedo di paternità.

Come presentare la domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

– tramite il portale istituzionale www.inps.it;

– tramite il Contact center integrato;

– tramite gli Istituti di Patronato.