E’ stato aggiornato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel mese di giugno 2024 il vademecum sulla maxisanzione per lavoro nero.
In dettaglio, per ogni violazione sono state aggiornate le ipotesi che prevedono l’applicazione della maxisanzione o di altre tipologie di sanzioni amministrative o ammende. Sono stati inoltre precisati dall’INL gli aspetti di non applicabilità della sanzione con riferimento al lavoro in appalto, distacco e somministrazione.
Di particolare utilità, infine, le indicazioni relative al tirocinio.
Entrando nello specifico, va premesso che le fattispecie concrete in cui può declinarsi l’attività di intermediazione illecita di manodopera che deriva da pseudo-appalto o da distacco privo dei requisiti di legge sono molteplici.
E’ possibile, a questo proposito, suddividerle in due macro-categorie.
La prima riguarda il lavoratore regolarmente assunto dall’appaltatore/distaccante/somministratore: in questo caso si applicano unicamente le sanzioni previste dall’art. 18, comma 1 e 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003 e non la maxisanzione per lavoro sommerso, poiché il rapporto di lavoro è regolarmente costituito in capo al datore distaccante, appaltatore o somministratore.
La seconda fa riferimento al lavoratore non regolarmente assunto dall’appaltatore/distaccante/somministratore: la contestazione del lavoro in nero deve essere operata in capo all’appaltarote/distaccante/somministratore e non all’utilizzatore. Quest’ultimo, tuttavia, risponderà degli eventuali adempimenti retributivi e contributivi secondo i principi della responsabilità solidale.
Al contrario, nell’ipotesi di fattispecie illecite, la non corrispondenza dello schema negoziale tipico comporta che l’impiego in “nero” del lavoratore andrà ricondotto in capo al soggetto utilizzatore, beneficiario della prestazione lavorativa, con conseguente contestazione della maxisanzione nei suoi confronti.
LE SANZIONI – Sul fronte delle sanzioni, l’attività di “intermediazione” non autorizzata è punita con la pena dell’arresto fino a 6 mesi e dell’ammenda da euro 1.800 a euro 9.000 oppure, se non è riscontrato scopo di lucro, dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda da euro 720 a euro 3.600.
Va ricordato che la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con il modello UNISOMM, può essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione. In caso di somministrazione la maxisanzione non si applica se l’agenzia ha ancora la possibilità di trasmettere tempestivamente la comunicazione di instaurazione del rapporto. Se sono invece scaduti i termini per l’invio del modello UNISOMM, la maxisanzione è applicabile anche in presenza di un contratto di somministrazione e/o di contratto individuale con il lavoratore somministrato.
TIROCINIO EXTRACURRICULARE – Relativamente al tirocinio extracurriculare, che non costituisce rapporto di lavoro, va comunicato al Centro per l’impiego tramite il sistema CO a cura del soggetto ospitante o, in sua vece, dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie.
Se il Modello Unilav è stato correttamente trasmesso al Centro per l’impiego ma ricorrono gli indici della subordinazione, il tirocinante potrà adire l’Autorità giudiziaria per riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. In questo caso, tuttavia, non si applica la maxisanzione per lavoro “nero”.
E’ però prevista la sanzione amministrativa che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.
Se il tirocinio è stato correttamente comunicato, ma il rapporto, giunto al termine, prosegue oltre il periodo massimo fissato dalla legge regionale di riferimento, senza comunicazione di proroga, la sanzione verrà applicata con decorrenza dalla data di prosecuzione.