La busta paga del mese di giugno, per i lavoratori che ne hanno diritto in base al relativo CCNL, prevede l’inclusione della quattordicesima mensilità. Per il datore di lavoro si pongono dunque alcuni quesiti fondamentali: quali sono le voci retributive computabili? Come si effettua correttamente il calcolo? Qual è l’imposizione fiscale e retributiva?
Vediamo in dettaglio le voci retributive computabili per la quattordicesima mensilità. Quelle che formano la base di computo per il corretto calcolo della mensilità aggiuntiva sono le voci per cui sussistono alcuni requisiti oggettivi definiti dalla norma per la tredicesima.
In altre parole, la corresponsione obbligatoria per legge o da CCNL, valido e a tutti gli effetti vincolante per le parti; l’importo determinato o determinabile in base a parametri certi; la corresponsione regolare nel tempo, anche se di ammontare variabile.
Posti questi criteri di base, vanno inclusi nella base di computo della quattordicesima anche gli incentivi aziendali e l’indennità di lavoro straordinario. Restano invece esclusi l’indennità di reperibilità facoltativa, l’indennità di maneggio denaro e il premio di produzione.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse iniziato o terminato durante il periodo di riferimento, l’ammontare dovrà essere riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.
Il calcolo. Per calcolare la quattordicesima sono da considerare utili i mesi in cui il dipendente è stato in forza e ha lavorato, a tutti gli effetti, presso l’azienda.
Per quanto riguarda i periodi di assenza, è necessario distinguere le assenze per le quali non matura la mensilità aggiuntiva (assenze non retribuite; assenze ingiustificate; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; aspettativa non retribuita; cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS al dipendente; sciopero).
Allo stesso modo, occorre distinguere le assenze per le quali la quattordicesima matura regolarmente: ferie; permessi per festività soppresse o per riduzione dell’orario di lavoro; permessi legge n. 104/1992; malattia; maternità; infortunio sul lavoro; donazione sangue; congedo parentale.
Imposizione fiscale e contributiva. Dal punto di vista fiscale, la quattordicesima costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia INPS che INAIL. Anche quest’anno, in base alla legge di Bilancio 2024, non si applica l’esonero contributivo sulle mensilità aggiuntive. Dunque, la trattenuta contributiva deve essere operata sul lavoratore in misura piena (9,49% o 9,19%).
Anche sotto il profilo IRPEF, l’importo erogato concorre alla formazione della base imponibile a norma dell’ art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 e su di esso non si applicano le detrazioni fiscali previste per il lavoro dipendente e per i carichi familiari.
Infine, datore di lavoro e lavoratore possono avere interesse all’erogazione del rateo di quattordicesima su base mensile. In questo caso, è necessario verificare che il CCNL non preveda uno specifico divieto di erogazione mensile e procedere alla sottoscrizione di un accordo individuale o aziendale che preveda la possibilità per il datore di lavoro di pagare la mensilità aggiuntiva in modo frazionato, nella misura di un dodicesimo al mese.