Patente a punti in edilizia, attenzione alle sanzioni

Ulteriori precisazioni sulla patente a punti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024. Con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce infatti le prime indicazioni attuative per il rilascio del documento: il portale per effettuare la richiesta di rilascio sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

Dal punto di vista operativo, la patente verrà rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

La domanda di rilascio può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (consulenti del lavoro, commercialisti e CAF).

Se la richiesta della patente è presentata da soggetti delegati, questi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

In attesa del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato.

Nella fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Attenzione: la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

Dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Sanzioni – Se l’impresa o il lavoratore autonomo operano in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

La sanzione non è soggetta alla procedura di diffida, ed è prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.