Anticipo mensile del TFR in busta paga.

L’INL, con nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha espresso il proprio parere in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga.

In particolare, se l’anticipazione del TFR sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima. E, altresì, quali siano le eventuali conseguenze sotto il profilo ispettivo.

Ricorda l’INL che il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c. il quale, dal comma 6° e successivi, disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica l’istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.

L’ultimo comma rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.

L’INL ritiene tuttavia che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell’istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne le conseguenze sul piano ispettivo, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.