Il comma 4 dell’art. 22 del decreto Coesione applica anche al bonus giovani under 35 il principio della portabilità.
La norma così recita: il bonus “spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero”.
Per i “bonus giovani” la portabilità non costituisce una novità.
La legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha introdotto un esonero contributivo strutturale per le assunzioni di giovani under 30 mai occupati a tempo indeterminato.
La misura dell’incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data dell’assunzione.
Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.
Il comma 103 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2018 prevede infatti che “nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.
Pertanto, il datore di lavoro che riassume il lavoratore (anche il medesimo datore che ha effettuato la prima assunzione agevolata, come chiarito dall’INPS con la circolare n. 40/2018) può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti (sino alla durata complessiva di 36 mesi) indipendentemente dalla titolarità di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, l’eventuale revoca del beneficio non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
Si ricorda che l’incetivo introdotto dal Decreto Coesione (Legge n. 95/2024) prevede un esonero contributivo pari al 100% contributi a carico azienda (esclusi premi/contributi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili (650 euro se la sede di lavoro effettiva è ubicata in una delle regioni della ZES Unica)per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con qualifica non dirigenziale, che, alla data dell’assunzione incentivata:
– non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;
– non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’incentivo si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato.
La durata massima dell’incentivo è di 24 mesi.
Attualmente non c’è ancora certezza circa la decorrenza del periodo incentivato che, secondo le ultime dichiarazioni rese dal Sottosegretario al Lavoro, dovrebbe essere confermata dal 01/09/2024 solo per il bonus con limite max 500 euro.
Non è chiaro, data la diversa formulazione della norma, se sono agevolabili, per il residuo, anche le riassunzioni effettuate da parte del medesimo datore di lavoro. Si attende un intervento chiarificatore da parte dell’INPS.